Bonus casa 2021: scopri tutte le novità con Cortexa
bonus casa 21

Bonus casa 2021

Bonus casa 2021: per una panoramica aggiornata dei bonus in vigore, scarica la guida gratuita di Cortexa

Superbonus 110%

Al tema del Superbonus 110% Cortexa ha dedicato una pagina specifica del sito.

Ecobonus

L’Ecobonus è l’agevolazione fiscale sulle spese sostenute da coloro che effettuano lavori inerenti alla riqualificazione e al risparmio energetico di edifici esistenti, interventi tra cui rientra l’adozione del Sistema a Cappotto. A beneficiarne sono tutti i contribuenti – sia privati che imprese – che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile in questione. L’Ecobonus è usufruibile fino al 31 dicembre 2021 per interventi sulle singole unità immobiliari e sui condomini. L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Le aliquote di detrazione variano se l’intervento viene effettuato su singole unità immobiliari o su parti comuni di condomini e vanno ripartite in 10 rate annuali di pari importo:
1. singole unità immobiliari: 65% con spesa massima intorno ai 90.000 euro per le proprietà private individuali;
2. parti comuni di edifici condominiali: 70 o 75% per la riqualificazione energetica, con spesa massima di 40.000 euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio.

Bonus Ristrutturazioni

Il Bonus Ristrutturazioni è una detrazione Irpef destinata a persone fisiche che effettuano interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Anche nel caso del Bonus Ristrutturazioni, il Sistema a Cappotto è un intervento agevolabile. La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, da suddividere in 10 anni a partire dall’anno di sostenimento delle stesse ed è valida fino al 31 dicembre 2021.
La detrazione prevista è del 50% per un massimo di spesa pari a 96.000 euro. È inoltre prevista una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 €, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati. L’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfettario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva).

Bonus Facciate

Il Bonus consiste nella detrazione d’imposta, da suddividere in 10 quote annuali di uguale importo, pari al 90% delle spese sostenute nel 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata di edifici esistenti (quali tinteggiatura della facciata e riqualificazione energetica, anche tramite Sistema a Cappotto) ubicati, ai sensi del DM 1444/68, nelle zone seguenti:
• Zone A: centri storici o agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare valore ambientale.
• Zone B: zone totalmente o parzialmente edificate (diverse dalle zone A); zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria dell’area e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Rientrano nell’agevolazione esclusivamente gli interventi su strutture opache della facciata, influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio; su balconi, ornamenti e fregi; di pulitura o tinteggiatura esterna della facciata.
Se i lavori di rifacimento non interessano solo la tinteggiatura ma anche l’applicazione del Sistema a Cappotto, o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 e quelli relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà i controlli secondo decreto interministeriale 11 maggio 2018. Possono fruire del vantaggio fiscale tutti i contribuenti – sia privati che imprese – che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

Sismabonus 110%

Accedono direttamente alla detrazione potenziata al 110% gli interventi relativi a misure antisismiche speciali su edifici esistenti, purché situati in zona sismica 1, 2 o 3. Tali interventi devono registrare il miglioramento della risposta all’azione del terremoto da parte dell’edificio oggetto dei lavori, da dimostrare tramite un’asseverazione ante e post intervento rilasciata da un progettista strutturale. La detrazione viene ripartita in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. L’agevolazione è inoltre stata prorogata fino al 30/6/2022 e al 31/12/2022 esclusivamente per i condomini per i lavori che al 30/6/2022 sono stati completati almeno al 60%. Per le spese sostenute nel 2022 la detrazione avverrà in quattro rate anzichè cinque. Per gli IACP l’agevolazione viene prorogata fino al 30/6/2023 nel caso in cui al 31/12/2022 i lavori siano stati completati almeno al 60% e la detrazione delle spese sostenute dal 1/7/2022 è prevista in quattro anni. I beneficiari del Sismabonus 110% sono i privati (soggetti IRPEF) e i condomìni. La spesa massima agevolabile è di 96.000 euro a unità immobiliare. Rispetto al Superbonus, non esiste limitazione sul numero di unità immobiliari cui la spesa può essere applicata.
Con la risposta 318/2021 agli interpelli sul Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
«Con l’emanazione del “Super sismabonus” è stata introdotta una modifica al “Sismabonus” sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con un’unica percentuale pari al 110% determinando così, in relazione all’ambito soggettivo previsto dal comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, che nel periodo di valenza indicato all’interno dello stesso art. 119 non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare».
«Ciò premesso, al ricorrere di tutti gli altri requisiti richiamati dalla norma agevolativa gli acquirenti persone fisiche degli immobili demoliti e ricostruiti non potranno beneficiare dell’agevolazione disciplinata dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, in quanto tale ultima agevolazione a far data dal 1° luglio 2020 resta assorbita dalla maggiore detrazione introdotta dal “Superbonus”.
Il Sismabonus resta applicabile nei casi che rispettano i requisiti richiesti e che non rientrano nel Superbonus 110%.

Sismabonus

Detrazione riconosciuta a tutti i contribuenti che effettuano lavori per mettere in sicurezza case e edifici produttivi in zone ad alto rischio sismico (zona 1, 2 e 3). A seconda del risultato ottenuto post lavori, della zona sismica in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio, sono concesse detrazioni differenti. Per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, la percentuale di detrazione può arrivare fino all’85%. Per tutti gli edifici, sia a destinazione residenziale che produttiva, la detrazione minima è fissata al 50% (senza variazione di classe). Le detrazioni sono applicabili fino a un massimo di spesa di 96.000 euro annui per ogni unità immobiliare e sono ripartite in 5 quote annuali di pari importo.

Cessione del credito e sconto in fattura: un’opportunità per tutti i bonus in vigore

Il DL Rilancio prevede la cessione del credito e lo sconto in fattura per tutti bonus precedentemente presentati.
Il credito può essere ceduto ai fornitori e ad altri soggetti privati, alle banche o agli intermediari finanziari. Alternativamente, le detrazioni possono essere convertite in sconto in fattura: il fornitore scala la somma corrispondente alla detrazione spettante direttamente dalla fattura. In relazione al Superbonus 110%, per optare per la cessione del credito/sconto in fattura, il contribuente dovrà chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e dovrà comunicarlo in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Il visto viene rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

La cessione del credito è possibile anche in presenza di soggetti incapienti, che non versano Irpef in quanto percettori di redditi troppo bassi. La circolare 24 dell’Agenzia delle Entrate specifica, infatti, quanto segue: “Va, tuttavia, ricordato che, in alternativa alla fruizione della detrazione, il contribuente (anche incapiente) può optare per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa”. Nella stessa circolare, al paragrafo 7, viene specificato che “i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al paragrafo 7.2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:
• per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. “sconto in fattura”)…
• per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
La legge 30 dicembre 2020, n° 178, Legge di Bilancio 2021, ha prorogato al 2022 lo sconto in fattura e la cessione del credito solo per il Superbonus 110%.
Perché il diritto all’incentivo, e di conseguenza allo sconto in fattura e alla cessione del credito, non venga contestato dall’Agenzia delle Entrate, è necessario che gli interventi rispettino i requisiti tecnici e economici previsti.

Se desideri investire in un cappotto termico eccellente, contattaci per ottenere un preventivo gratuito.

Share

Condividi su facebook
Condividi su linkedin
Condividi su whatsapp
Condividi su pinterest
Condividi su email
Condividi su print

Share

Condividi su facebook
Condividi su linkedin
Condividi su whatsapp
Condividi su pinterest
Condividi su email
Condividi su print