Cessione del credito di imposta cappotto termico 2020: tutte le informazioni
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Cessione del credito di imposta cappotto termico 2020

Cessione del credito di imposta cappotto termico 2020: prosegue il vantaggio fiscale per l’efficientamento energetico degli edifici

La cessione del credito di imposta cappotto termico 2020 è una soluzione molto utile per facilitare i cittadini nel sostenere le spese relative a lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli edifici, tra cui rientrano anche quelli legati all’adozione del Sistema a Cappotto. Si tratta, nel concreto, di un meccanismo che consente ai contribuenti di cedere il credito della detrazione fiscale ai fornitori che hanno effettuato l’intervento o ad altri soggetti privati.

La cedibilità del credito porta numerosi benefici, tra cui:

  • il capitale da investire inizialmente è inferiore;
  • l’impegno fiscale-tributario è interamente monetizzabile subito;
  • l’eventuale necessità di finanziare il capitale iniziale avrà interessi e richieste di garanzie inferiori.

Cessione del credito di imposta cappotto termico 2020 e detrazioni fiscali

Tutte le forme di incentivo fiscale relative al mondo dell’edilizia, dall’Ecobonus, al Bonus Facciate, incluso anche il più recente Superbonus 110% godono dell’opportunità di cessione del credito d’imposta. Per gli interventi di efficientamento energetico tramite Sistema a Cappotto sarà dunque possibile, usufruendo delle varie agevolazioni fiscali, cedere il credito della detrazione. Cedendo il credito si acquisisce un vantaggio temporale, usufruendo subito dell’intera detrazione, avvalendosi di soggetti che erogano questo servizio dietro compenso.

Cessione del credito di imposta 2020: a chi si può cedere

Il credito può essere ceduto ai fornitori e ad altri soggetti privati, alle banche o agli intermediari finanziari. La cessione del credito è possibile anche in presenza di soggetti incapienti, che non versano Irpef in quanto percettori di redditi troppo bassi. La circolare 24 dell’Agenzia delle Entrate specifica, infatti che: “Va, tuttavia, ricordato che, in alternativa alla fruizione della detrazione, il contribuente (anche incapiente) può optare per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa”. Nella stessa circolare, al paragrafo 7, viene specificato che “i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al paragrafo 7.2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. “sconto in fattura”)…
  • per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Per fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura, è necessario inviare comunicazione all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando lo specifico modello per la comunicazione dell’opzione. L’invio di tale comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici). Per quanto riguarda gli interventi che danno diritto alla detrazione dell’Ecobonus 110%, la comunicazione va inviata unicamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Perché il diritto all’incentivo, e di conseguenza allo sconto in fattura e alla cessione del credito, non venga contestato dall’Agenzia delle Entrate, è necessario che gli interventi rispettino i requisiti tecnici e economici previsti.

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