Decreto Prezzi Ministero della Transizione Ecologica per i bonus edilizi

Decreto Prezzi Ministero della Transizione Ecologica (MITE)

Il Decreto Prezzi Ministero della Transizione Ecologica (MITE), già comunemente chiamato “Prezzario Ministero della Transizione Ecologica per i bonus edilizi” o “Prezzario MITE”: cos’è e quali sono le novità introdotte

Articolo pubblicato il 10.2.2022 e aggiornato il 7.4.2022

Il 14 febbraio 2022 il Ministro della Transizione Ecologica (MITE) Roberto Cingolani ha firmato il testo del provvedimento che fissa i valori massimi specifici agevolabili dal Superbonus 110% e dagli altri bonus edilizi, ossia il Decreto Prezzi MITE, già comunemente ed erroneamente chiamato prezzario del Ministero della Transizione Ecologia per i bonus edilizi o Prezzario MITE. Il Decreto Prezzi MITE è da considerarsi un provvedimento ‘attuativo’ della Legge di Bilancio 2022 e del Decreto Antifrodi poi confluito in Manovra. Tale decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16/3/2022 e in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione, fissa i costi massimi specifici per interventi di efficienza energetica previsti da Ecobonus, Ecobonus 110% detto anche Superbonus 110% e Bonus Facciate, tenendo conto dell’aumento dei costi delle materie prime e dell’inflazione, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese bonus edilizi.
I costi massimi specifici verranno aggiornati entro il 1/2/2023 e successivamente ogni anno in considerazione del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento dei costi di mercato.

I costi indicati nel provvedimento del MITE non soni onnicomprensivi di IVA, posa in opera e oneri professionali. Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del DL 34/2020, per gli interventi di cui all’Allegato A del Decreto Prezzi MITE sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dal punto 13.4 dell’Allegato A al DM Requisiti tecnici.

Tale decreto si applica:

  • Alla tipologia di beni individuata dall’Allegato I per la realizzazione degli interventi elencati all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione sia in caso di esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito;
  • Agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A del presente decreto, l’asseverazione di congruità prezzi certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando:

  • I prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome;
  • I listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio;
  • I prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

Dopo le novità apportate in materia dalla Finanziaria 2022, il Decreto Prezzi del Ministero della Transizione Ecologica si interseca con le disposizioni relative alla congruità delle spese di cui al Decreto 6 agosto 2020 (c.d. DM Requisiti tecnici o Decreto Prezzi). Ciò significa che, in caso di superamento dei costi dei lavori eseguiti rispetto alle cifre massime determinate nel Decreto Prezzi del MITE, verranno applicate le agevolazioni fiscali solo entro quei limiti. In caso di spese eccedenti i limiti, per la parte eccedente non si applicherà il bonus fiscale (Superbonus 110% o altra agevolazione rientrante nei Bonus Edilizia 2022).

I prezzari indicati nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020

Per attestare che siano rispettati i costi massimi degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, a partire dal 2020, si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020. I criteri da rispettare, secondo l’art. 13, al punto 13.1 dell’allegato A alle lettere a) e b) del citato Decreto legge, sono:

a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;

b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.

A queste disposizioni, in vigore dal 2020, si aggiunge nel 2022 quindi il Decreto Prezzi MITE illustrato all’inizio del presente articolo.

Altri aspetti relativi ai bonus e ai prezzi applicati

Per quanto riguarda i prezzi applicati per i lavori che usufruiscono dei bonus edilizi, l’asseverazione o attestazione di congruità prezzi, già in vigore per il Superbonus 110%, è una delle novità introdotte a novembre 2021 dal Decreto Antifrodi per tutti i bonus casa in caso di cessione del credito o sconto in fattura. In questi casi, il Decreto Antifrodi, Decreto legge 157/2021 e la Legge di Bilancio 2022, Decreto legge 234/2021 richiedono per tutti i bonus edilizia 2022:

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