Bonus Facciate 2020 cappotto termico: scopri di cosa si tratta

Bonus Facciate 2020 cappotto termico

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Bonus Facciate 2020 cappotto termico: la nuova detrazione introdotta dalla Legge di Bilancio

Il Bonus Facciate 2020 cappotto termico è una delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio, una nuova forma di detrazione per il recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti. Cortexa, grazie alle più recenti indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce le novità sul tema.

Bonus Facciate 2020: cos’è e quali edifici riguarda

Questo tipo di bonus consiste nella detrazione d’imposta, da suddividere in 10 quote annuali di uguale importo, pari al 90% delle spese documentate sostenute nel 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti ubicati in determinate zone. Le zone a cui viene fatto riferimento, ai sensi del DM 1444/68, sono le zone A, ovvero i centri storici, e le zone B, zone totalmente o parzialmente edificate:

  • Zone A: centri storici o agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare valore ambientale.
  • Zone B: zone totalmente o parzialmente edificate (diverse dalle zone A), ovvero zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria dell’area e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Ad essere esclusi dal Bonus Facciate sono gli interventi eseguiti su edifici localizzati nelle zone C, D, E ed F.

Zona C: parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, al momento non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B.

Zona D: parti del territorio destinate a nuovi impianti industriali o simili.

Zona E: parti del territorio destinate ad uso agricolo, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C.

Zona F: parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale.

È inoltre importante sottolineare come il Bonus Facciate riguardi esclusivamente gli edifici esistenti: il Bonus Facciate non può essere richiesto in relazione a interventi eseguiti in fase di costruzione dell’immobile e neppure nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione o ristrutturazione edilizia.

Bonus Facciate 2020: interventi agevolabili e non

Godono del Bonus Facciate gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna. In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • su balconi, ornamenti o fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Tra le opere agevolabili rientrano:

  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
  • il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
  • i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Il Bonus non è invece usufruibile per gli interventi effettuati sulle facciate interne degli edifici, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Sono escluse le spese:

  • effettuate per interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

Chi può richiedere il Bonus Facciate

A poter richiedere di usufruire del Bonus Facciate sono tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
Sono ammessi all’agevolazione, nello specifico:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Come anticipato, il Bonus Facciate è una detrazione che si apre e si chiude nel 2020. Spiegando meglio, per le persone fisiche e per gli enti non commerciali, per il calcolo della detrazione va fatto riferimento al criterio di cassa, ossia alla data effettiva del pagamento, a prescindere dalla data di avvio dei lavori. Per imprese individuali, società ed enti commerciali, si deve invece far riferimento al criterio di competenza, cioè alle spese da imputare al periodo di imposta all’attivo al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio dei lavori cui le spese si riferiscono e a prescindere dalla data dei pagamenti.

Bonus Facciate 2020 cappotto termico: come funziona?

Rientrano nell’agevolazione esclusivamente gli interventi su strutture opache della facciata, influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio; su balconi, ornamenti e fregi; di pulitura o tinteggiatura esterna della facciata. Se i lavori di rifacimento non interessano solo la tinteggiatura ma anche l’applicazione del Sistema a Cappotto, o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 e quelli relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà i controlli secondo decreto interministeriale 11 maggio 2018.

Bonus Facciate 2020 cappotto termico: cessione del credito e sconto in fattura

Grazie all’art. 121 del d.l. 34, è possibile avvalersi della cessione del credito e dello sconto in fattura. Gli utenti privi di capienza fiscale o che, seppur capienti, non intendono attendere i 10 anni per il recupero degli importi, possono usufruire sia dello sconto dell’importo in fattura – praticabile direttamente dall’impresa costruttrice e dai fornitori di materiali – o della cessione del credito.

Per maggiori informazioni sul Bonus Facciate si consiglia di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.

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